Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi
Onorari a Percentuale con cifre aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519
Artt.18-19-20-21-22-23-24-25-26
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Onorari a
Percentuale
Artt.18-19-20-21-22-23-24-25-26
Art. 18
Sono normalmente compensati a percentuale gli studi e le indagini geognostiche
riguardanti:
a. costruzioni edili;
b. impianti industriali;
c. ferrovie e strade;
d. opere idrauliche;
e. fognature urbane;
f. ponti e strutture speciali.
Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale le prestazioni del
geologo riguardano lo studio geologico del progetto ed il relativo preventivo,
per quanto di sua competenza, nonché, per la parte geognostica, la stipulazione
dei contratti di esecuzione e la direzione dei lavori e l'assistenza al collaudo
e la liquidazione.
Art. 19
Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al geologo per
l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le
spese di ufficio, di personale di ufficio (sia di concetto che di ordine), di
cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo
svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta di
eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli: 12, comma d), ivi compresi i
tempi di accesso ai luoghi di lavoro, 14, comma a), c), d), e) ed art. 29.
Delibera C.N. n. 174 del 24 giugno 1992
Se i compensi a rimborso sono
esposti in dettaglio utilizzando gli artt. 12, comma d), 14, commi a), c), d),
e) ed art. 29, la loro somma può anche essere superiore all'importo che
deriverebbe utilizzando il 60% massimo previsto dall'art. 20.
Art. 20
Il geologo, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere
compensato a norma del precedente articolo, ovvero di conglobare tutti i
compensi accessori in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a
percentuale. In caso di disaccordo con il committente, la percentuale di tale
conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine, sempre però entro il
predetto limite massimo.
Art. 21
Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al geologo
le opere considerate vengono suddivise nelle seguenti classi e categorie,
avvertendo che se lo studio geologico interessa più di una categoria gli onorari
spettanti al geologo vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori
di ciascuna categoria e non globalmente.
STUDI GEOLOGICI RIGUARDANTI
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